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LA NEWS DI RIZZICONICENTRO

 

 
      18 Maggio  2010  
 
 

                             

Il giudice su iniziativa della Fp Cgil condanna la fondazione S. Francesco
La dipendente ucraina va riassunta
 
                                                                       di Angelo Giovinazzo

Rizziconi: Con una sentenza del 10 maggioscorso , il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi, ha condannato la Fondazione S. Francesco d’Assisi di Rizziconi, al ripristino del rapporto di lavoro con l’infermiera professionale Toros Stefaniya ed al pagamento delle retribuzioni maturate a far data dalmese di aprile del 2008. Lo rende noto il segretario comprensoriale della Fp Cgil Giuseppe Gentile che giudica il risultato «importantissi - mo». l’ avvocato Sabina Pizzuto dello studio legale della Fp Cgil –ha affermato Gentile - ha saputo difendere con grande professionalità i diritti di una donna straniera, una persona debole e impaurita che ha trovato nella Cgil le persone giuste da sempre impegnate nella difesa dei più deboli che vivono nella Piana di Gioia Tauro. Difatti, la signora Toros di nazionalità Ucraina, oltre ad aver rischiato il posto di lavoro, stava per essere espulsa dall’Italia, poiché senza lavoro non poteva rinnovare il permesso di soggiorno.Anulla sono valse le ragioni della controparte che, addirittura ha avuto l’ardire di mettere in discussione persino il lavoro prestato presso la Fondazione, chiedendone la restituzione delle mensilità corrisposte e, ancor di più, ha tentato di far passare che non vi era la sussistenza del titolo abilitante all’esercizio della professione infermieristica. Appare ovvio –aggiunge Gentile - che la datrice di lavoro doveva accertarsi dei requisiti professionali e capacità lavorative della Toros, ancor prima di instaurare il rapporto di lavoro (requisiti tra l’altro ampiamente dimostrati), e, tuttavia in caso contrario, la datrice di lavoro sarebbe incorsa in ben altra tipologia di reato. Difatti, nel dispositivo del Tribunale di Palmi, viene evidenziato l’atteggiamento assunto dalla controparte, che asserisce di mancanze poste in essere dalla lavoratrice, come se parlasse di un soggetto qualunque e non invece di una sua ex dipendente, rispetto alla quale, invece, la datrice di lavoro aveva precisi obblighi, primo fra tutti di accertarsi delle effettive condizioni per l’espletamento delle mansioni per cui la cittadina extracomunitaria era stata assunta e tenuto conto dell’attività che la stessa Fondazione, quale casa di riposo, a tutt’oggi svolge».